EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELLA SANITA' PUBBLICA. ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE UTILI A CONTENERE L'EMERGENZA SANITARIA NEL COMUNE DI VILLASALTO.

Pubblicata il 22/12/2020
Dal 22/12/2020 al 28/02/2021

SINTESI DELL'ORDINANZA N° 21 DEL SINDACO DI VILLASALTO

A partire dal 23.12.2020 e sino al 06.01.2021:


1.    E’ disposta la chiusura al pubblico dei parchi, delle piazze, dell’Ecocentro e del Cimitero presenti nel territorio comunale;

2.    E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

3. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie quando si cammina lungo le strade dell’ambito urbano frequentate da altri utenti in quanto nella suddetta circostanza non vi è alcuna certezza di preservare in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi, con esclusione dei predetti obblighi:
a)    per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva singolarmente;
b)    per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c)    per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

4.    Fermi restando gli obblighi relativi agli spostamenti e al mantenimento  di  una  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro, è vietato sostare o trattenersi su marciapiedi, slarghi, scalinate ed in ogni altro spazio pubblico con altre persone, se non abitualmente conviventi, ancorché muniti di mascherina regolarmente posizionata;

5.    E’ fatto obbligo di rispettare le Misure igienico-sanitarie riportate nell’allegato 19 del DPCM 03.12.2020;

6.    Sono sospese le attività del commercio ambulante in sede fissa e in sede itinerante;

7.    E’ consentito il prelievo dell’acqua dalle sorgenti storiche da sempre utilizzate, presenti nel territorio del Comune di Villasalto, da parte di ciascun nucleo familiare per un massimo di due volte settimanali e secondo le seguenti modalità:
⦁     Nell’accedere alle fonti di approvvigionamento idrico è fatto obbligo l’utilizzo di mascherina e guanti e che entrambi i dispositivi siano sempre correttamente indossati;
⦁     Al fine di evitare assembramenti tra più persone che dovessero accedere contemporaneamente presso le sorgenti, è fatto obbligo di attendere il proprio turno all’interno del veicolo e comunque l’osservanza della distanza di almeno un metro tra le persone;

8.    E’ consentita la produzione per autoconsumo, mediante la conduzione anche hobbistica di poderi, orti, vigneti e ortofrutticoli in genere. È altresì consentito l’esercizio di diritti di fruizione collettiva di beni (usi civici e diritti promiscui su terre private) in ambito agrosilvopastorale (fungatico, legnatico, erbatico e simili). A tali fini sono giustificati anche gli spostamenti dei familiari conviventi. 
 

Allegati

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Allegato ordinanza_n_21.pdf 388.9 KB
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