Il passaporto

Il Rilascio La domanda per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o lavorativo: · la Questura · l’ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza · la stazione dei Carabinieri · l’ufficio postale · l’ufficio comunale. La documentazione Alla domanda è necessario allegare: · un documento di riconoscimento valido · 2 foto formato tessera identiche e recenti · 1 marca per concessioni governative di € 40,29 per passaporto · la ricevuta di pagamento di € 44,66 per il libretto a 32 pagine e di € 45,62 per quello a 48 pagine. Il versamento va effettuato sul conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. La causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico. Se chi richiede il passaporto ha figli minori, anche non conviventi, è necessario che alleghi alla documentazione la dichiarazione di figli minori. Passaporto per i Religiosi Alla domanda è necessario allegare: · 2 foto tessera identiche e recenti · un documento di riconoscimento valido · l’attestato rilasciato da superiori dell’ordine religioso, da cui si evince la sede e la durata della missione. Altri casi Per tutti i casi non contemplati rivolgersi direttamente all'ufficio passaporti della questura. Rinnovo e proroga Dal 2003 la legge ha elevato a dieci anni la validità del passaporto, eliminando l'obbligo del rinnovo quinquennale. Per chi avesse fatto il passaporto prima di quella data è possibile prorogare la durata fino ad un massimo di 10 anni dalla data del rilascio, presentando la domanda (pdf 228 Kb) presso i seguenti uffici: · la Questura · l’ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza · la stazione dei Carabinieri · l'ufficio postale · l’ufficio comunale. Per il rinnovo del passaporto è necessario presentare la domanda e il vecchio passaporto. Duplicato del passaporto Se il passaporto è stato smarrito, rubato o se le pagine sono esaurite, è possibile richiederne il duplicato che avrà la stessa scadenza del passaporto sostituito. Se la domanda viene presentata a seguito di smarrimento o di furto è necessario allegare la relativa denuncia. La domanda (pdf 228) può essere presentata presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza, i Carabinieri e gli uffici postali. Alla domanda si deve allegare: · un documento di riconoscimento valido · 2 foto tessera identiche e recenti · l’assenso del coniuge o del convivente se si tratta di figli minori · 1 marca per concessioni governative da € 40,29. La marca non è necessaria se il passaporto è stato rilasciato nell'anno in corso. · attestazione di versamento di euro 44,66 per il libretto a 32 pagine e di euro 45,62 per quello a 48 pagine (quest’ultimo non ancora distribuito). Il versamento va effettuato sul c/c postale n. 67422808 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro; la causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico". Passaporto per i minori Se si richiede il rilascio del passaporto per minori, del certificato di espatrio o l’iscrizione dei minori sul passaporto dei genitori, all'atto della richiesta è necessaria la presenza del minore. Il genitore (coniugato/convivente così come separato/divorziato) che richiede il passaporto per il figlio minore deve avere l’assenso dell’altro genitore. In mancanza dell’assenso dell’altro genitore viene richiesto il nulla osta del Giudice tutelare. Per i minori di 10 anni l'uso del passaporto ordinario individuale è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto stesso o in una apposita dichiarazione ("dichiarazione di accompagno" )prodotta e sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto, il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato. Lasciapassare per l'espatrio di minori di anni 15 Il documento per l'espatrio dei minori di 15 anni è un documento, generalmente un certificato o un estratto di nascita, che deve essere vidimato dal Questore del luogo per essere utilizzato come documento valido. Alla presentazione della domanda è necessaria la presenza del minore. La domanda (pdf 238) (barrare il riquadro rilascio lasciapassare), disponibile presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato in questi stessi uffici. Alla domanda deve essere allegato: · l'assenso dei genitori (pdf 14 Kb) o il nulla osta del giudice tutelare; · il certificato di nascita o l’estratto del certificato di nascita; · 2 foto formato tessera identiche e recenti. Iscrizione dei figli minori di anni 16 nel passaporto di uno dei genitori Il minore, fino all'età di 16 anni, può essere iscritto sul passaporto dei genitori o del tutore. Se supera i dieci anni di età sono obbligatorie due foto identiche e recenti. Al momento della presentazione della domanda è necessaria la presenza del minore. Documenti necessari per l’iscrizione: · la domanda (pdf 228 Kb) (barrare la casella "iscrizione minore 16 anni") · l'assenso del coniuge/convivente o nulla osta del giudice tutelare · se il minore ha più di 10 anni, 2 fotografie identiche e recenti I conviventi con figli minori sono equiparati ai coniugati. E' comunque necessaria una dichiarazione di convivenza (autocertificazione) da compilare presso lo stesso ufficio in cui si richiede l'iscrizione sul passaporto. Passaporto collettivo Il passaporto collettivo può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali. Questo tipo di passaporto può essere richiesto dal capogruppo solo presso la questura e consente l’espatrio per un solo viaggio, di gruppi di minino 5 persone e non superiore a 50. La sua durata massima è di 4 mesi dalla data di rilascio. Il capogruppo deve essere titolare di passaporto individuale in corso di validità. Al modulo di richiesta si deve allegare: · la ricevuta di versamento di € 5,50 sul c/c intestato alla questura competente, indicando la causale: "passaporto collettivo". Al passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei componenti il gruppo, è necessario allegare: · il versamento di € 2,58 per ogni partecipante (esclusi i minori di anni 10) da corrispondere in unica soluzione sul c/c 8003 intestato a: "Agenzia dell’Entrate - Ufficio di Roma 2 - Tasse concessioni governative"; · fotocopia documento d’identità per ogni partecipante; · per i partecipanti con figli minori l'assenso (pdf 14 Kb) con firma autenticata dell’altro genitore in carta libera o autorizzazione del giudice tutelare; · per i partecipanti minorenni assenso dei genitori in carta libera o autorizzazione del giudice tutelare. Le fotocopie dei documenti di identità possono essere legalizzate in questura portando il documento originale. Il passaporto per entrare negli Stati Uniti d'America Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo del programma "Visa Waiver Program - Viaggio senza Visto", sono validi i seguenti passaporti: · passaporto elettronico, unico tipo di passaporto che viene rilasciato a partire dal 26 ottobre 2006. · passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005 · passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006 Per usufruire del programma "Visa Waiver Program" (Viaggio senza visto) è necessario: · viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo · rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni · possederei un biglietto di ritorno. In mancanza anche di uno dei requisiti elencati, è necessario richiedere il visto. Ricordiamo che il passaporto deve essere in corso di validità: la data di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia. La mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni, potrà compromettere la possibilità di usare nuovamente il programma. I minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se possesso di passaporto individuale, non essendo sufficiente nè la loro iscrizione sul passaporto dei genitori, nè il lasciapassare. Avvertenze (valide per il rilascio/rinnovo di tutti i documenti di espatrio) · La marca (Concessioni Governative) vale 365 giorni dalla data del rilascio del passaporto. Per gli anni successivi la scadenza delle marche fa riferimento alla data dell’emissione del passaporto. (esempio: passaporto rilasciato il 10 aprile 2000, scadenza marca 9 aprile 2001). · La marca sul passaporto deve essere apposta soltanto in caso di partenza. Inoltre, alla luce della nuova disciplina della tassa annuale del passaporto (legge 21 novembre 2000 n. 342), per evitare disagi o controversie al momento dei previsti controlli di polizia ai valichi di frontiera, all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del passaporto, l’interessato verrà informato, tramite una specifica annotazione sull’apposito modulo, che la tassa annuale non è più prevista per l’espatrio verso i Paesi dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria). · All’atto della domanda di rilascio del passaporto occorre allegare 2 foto di cui una autenticata. Le fotografie dei richiedenti che si presentano personalmente possono essere legalizzate, con un documento di riconoscimento valido, anche presso gli uffici competenti per il rilascio del passaporto. In caso il richiedente non presenti documentazione personalmente, ma deleghi altre persone, la fotografia deve essere autenticata dal notaio o dall’ufficiale di anagrafe. Nel caso in cui si richieda il rilascio del passaporto per minori, del certificato di espatrio o l’iscrizione dei minori sul passaporto dei genitori, è necessaria la presenza del minore per la legalizzazione delle fotografie ovvero le fotografie già legalizzate da un P.U. · I modelli vanno compilati in ogni loro parte e sono disponibili presso i seguenti uffici: questura, commissariati di P.S., stazioni carabinieri, comuni. · False dichiarazioni eventualmente rese saranno punite ai sensi di legge. · Il richiedente può delegare un maggiorenne alla consegna della richiesta e/o al ritiro del passaporto purché: a) ne indichi espressamente le generalità nella parte “annotazioni” b) le fotografie, laddove richieste siano già state legalizzate e la firma laddove richiesta, sia apposta davanti ad un P.U. ovvero l’istanza sia accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. · Per effetto della legge 15 maggio 1997 n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative le richieste di passaporto, lasciapassare per i minori di 15 anni e fogli notizie per passaporti collettivi contenenti dichiarazioni sostitutive non devono più essere autenticate se presentate o inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento valido.
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