A chi è rivolto
Possono fare la richiesta di pubblicazioni coloro che hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile, ovvero due persone:
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di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;
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non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);
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maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
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cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato.
Descrizione
Per potere celebrare un matrimonio con rito civile, e religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazioni presso il comune dove uno dei due futuri sposi è residente. Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni consecutivi, presso l'Albo Pretorio online. Il matrimonio deve essere celebrato entro 6 mesi (180 giorni). L'ufficio di Stato Civile, dopo aver ricevuto la documentazione, procede alla verifica dei requisiti e comunica alle parti la conferma o il rigetto delle pubblicazioni.
Come fare
Puoi effettuare la richiesta direttamente online. Sarà successivamente possibile seguirne lo stato d'avanzamento nella propria area personale.
L'indirizzo che fornirai nel campo "E-mail contatto" sarà quello in cui riceverai le eventuali comunicazioni telematiche inerenti la pratica.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
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SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale) o Carta identità elettronica (CIE);
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copia della richiesta di pubblicazioni del parroco o altro ministro di culto, in caso di rito religioso;
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copia dell'Autorizzazione del Tribunale dei Minori, in caso di nubendi minorenni;
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copia del nulla osta rilasciato dal Consolato o Ambasciata d'origine, in caso di nubendi stranieri.
Cosa si ottiene
Con l’invio dell’istanza e la successiva verifica dei requisiti da parte dell’ufficio Stato Civile otterrai un appuntamento per la sottoscrizione del verbale presso l’ente: all’appuntamento il richiedente dovrà essere munito di n. 1 (una) marca da bollo da € 16,00 se i nubendi sono entrambi residenti nello stesso comune, di n. 2 (due ) marche da bollo da € 16,00 se sono residenti in comuni differenti.
Tempi e scadenze
La pubblicazione di matrimonio è affissa all’Albo Pretorio on line per 8 giorni consecutivi solo dopo la verifica dei requisiti da parte dell'ufficio che deve richiedere ed acquisire documenti anche da parte di altri uffici o enti. Non è possibile quindi stabilire con precisione entro quanti giorni la pubblicazione verrà affissa dal giorno della sottoscrizione del verbale presso il Comune.
I nubendi possono controllare l’andamento delle loro pubblicazioni in modo autonomo collegandosi all'Albo Pretorio on line. Il certificato di pubblicazioni riporta la data di inizio dell’affissione e la data di defissione. A quest’ultima devono essere aggiunti 4 giorni di deposito presso l’ufficio, necessari per legge. Se i futuri sposi hanno due residenze diverse, la pubblicazione viene affissa d'ufficio in entrambi i comuni.
La durata del procedimento di 30 giorni presente nella sezione “tempi e scadenze” viene rispettata salvo la necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6, per l’acquisizione di documentazione integrativa da terzi utile allo sviluppo della fase istruttoria. In ogni caso, come previsto dalla normativa vigente, eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini vengono comunicati al cittadino.
Costi
La richiesta è gratuita.
Successivamente, dovrai fornire all'Ufficio in sede di firma delle pubblicazioni n. 1 (una) marca da bollo da € 16,00 se i nubendi sono entrambi residenti nello stesso comune, di n. 2 (due ) marche da bollo da € 16,00 se sono residenti in comuni differenti.
Accedi al servizio
Puoi richiederela la pubblicazione di matrimonio direttamente online tramite identità digitale.
Ulteriori informazioni
A titolo informativo, nel caso di matrimonio civile verrà successivamente richiesto il pagamento della quota prevista per l'utilizzo della sala consiliare.
Art. 84/89 Codice Civile Titolo VI. Da art. 93 a art. 100 del Codice Civile Titolo VI.